Accesso Civico

Norme di riferimento: art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati

A1. ACCESSO CIVICO E ORDINARIO AGLI ATTI

"Accesso civico" è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

L'"accesso ordinario" o "documentale", ai sensi del D.Lgs. 241/1990, si esercita solo a fronte di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Per l'accesso ordinario sussiste l'onere di motivazione a carico del richiedente. È vietato il “controllo generalizzato”. 

Registro degli accessi

Registro Richieste Di Accesso

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